ANNULLAMENTO CARTELLE ESATTORIALI
Cartella esattoriale: il vizio di notifica sana l’intempestività del ricorso.
Con la sentenza 14 luglio 2014, n. 1715/12/14 la Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha annullato una cartella esattoriale impugnata dal contribuente “tardivamente”, in seguito ad istanza di accesso agli atti amministrativi.
Nell’aprile del 2013 un contribuente, raggiunto dalla notifica di un “preavviso di fermo amministrativo” del proprio autoveicolo, formulava istanza di rateizzazione del debito al fine di cancellare, previo versamento della prima rata, il provvedimento cautelare emesso da Equitalia Sud S.p.A. Riscontrata l’esistenza, a proprio carico, di un debito relativo a una cartella esattoriale dell’importo di circa Euro 31.000,00 il contribuente, assistito dai propri legali, aveva presentato, in data 31 ottobre 2013, istanza di accesso agli atti, ex Legge n. 241/1990 ed aveva scoperto che la cartella di pagamento in questione, dagli atti del Concessionario, risultava essere stata notificata in data 12 agosto 2013 presso la sua precedente residenza, ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
Il contribuente, conseguentemente, in data 10 dicembre 2013 (nel termine di sessanta giorni dall’istanza di accesso agli atti presentata) notificava al Concessionario della Riscossione ricorso avverso la cartella esattoriale de qua, eccependo l’illegittimità della stessa per difetto di notifica nonché la violazione dell’art. 6 della L. n. 212 del 2000 (cd. Statuto dei Diritti del Contribuente). Come noto, a tenore del richiamato art. 6: “L’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”. Secondo quanto eccepito in sede di ricorso, nella fattispecie, avendo l’Agente della Riscossione notificato la cartella in luogo diverso dalla residenza del contribuente, non sarebbe stata assicurata l’effettiva conoscenza della stessa.
La Commissione barese, in accoglimento del ricorso interposto, ha chiarito che la notificazione dell’atto impositivo tende allo scopo (immediato) di provocare il decorso del termine di impugnazione dell’atto, funzionale al conseguimento dello scopo (mediato) di provocare, in mancanza di tempestiva impugnazione, la definitività dell’atto stesso (sulla funzione della notificazione dell’atto impositivo come provocatio ad opponendum, Corte Cass. nn. 3294/1994, 17762/2002 e, da ultimo, Cass. n. 15554/2009).
La legge collega la decorrenza del termine per l’impugnazione dell’atto non al fatto naturalistico della sua effettiva conoscenza da parte del destinatario, bensì alla astratta conoscibilità che discende dal valido perfezionamento del procedimento notificatorio: scopo della notifica è quello di stabilire, con effetto di certezza legale, il dies a quo del termine per l’impugnazione (in questi termini, Cass. n. 4760/2009).
Come chiarito dalla CTP di Bari, dunque, ai fini del giudizio di tempestività del ricorso interposto, il dies a quo non poteva coincidere con il giorno di perfezionamento di una notifica “nulla”, ma coincide con quello in cui risulta che il contribuente ha avuto effettiva conoscenza del contenuto dell’atto. Ciò, peraltro, con onere della prova in capo all’Amministrazione che eccepisce la tardività del ricorso. I fondamenti di tali principi espressi, del resto, erano già stati sanciti dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 4760 del 2009).
Sulla base delle suesposte argomentazioni la CTP di Bari, con la sentenza n. 1715/12/14, ha accolto il ricorso e per l’effetto ha annullato l’atto impugnato e quelli conseguenti.